Ordinanza 231/1987 (ECLI:IT:COST:1987:231)
Massima numero 4376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
04/06/1987; Decisione del
04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4375
Titolo
ORD. 231/87 B. REGIONE PIEMONTE - TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E RISERVE DI CACCIA - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 231/87 B. REGIONE PIEMONTE - TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E RISERVE DI CACCIA - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, in quanto gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte (impugnata) in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia. - S. nn. 271/1986, 204/1987.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, in quanto gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte (impugnata) in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia. - S. nn. 271/1986, 204/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte