Ordinanza 232/1987 (ECLI:IT:COST:1987:232)
Massima numero 4377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  04/06/1987;  Decisione del  04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 232/87. AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTE PROCURATORE - GIUDIZIO PRETORILE - DIFESA FIDUCIARIA - ASSUNZIONE - INCONVENIENTI TECNICI GIURIDICI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della L. 24 luglio 1985, n. 406, in materia di patrocinio davanti alle preture, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua di tale normativa, la questione di legittimita` costituzionale sollevata in argomento, sia tuttora rilevante. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 192 del codice di procedura penale, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nelle parti in cui viene consentita la difesa fiduciaria del praticante procuratore, ma non eliminati preventivamente gli inconvenienti tecnici giuridici di questa difesa: invalida lettura dibattimentale del dispositivo della sentenza, in presenza reale o presunta del praticante procuratore, improduttiva del termine per impugnare e del suo passaggio in giudicato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte