Ordinanza 233/1987 (ECLI:IT:COST:1987:233)
Massima numero 4378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  04/06/1987;  Decisione del  04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 233/87. AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTE PROCURATORE - GIUDIZIO PRETORILE - DIFESA D'UFFICIO - ASSUNZIONE - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della L. 24 luglio 1985, n. 406, in materia di patrocinio davanti alle preture, spetta al giudice a quo verificare quali conseguenze il combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 5 di tale legge, possa attualmente avere sui processi a quibus sia con riferimento all'espletamento delle funzioni di difensore d'ufficio nel giudizio pretorile da parte del praticante procuratore sia con riferimento alla legittimazione dello stesso a proporre impugnazione. (Restituzione degli atti al giudice a quo, in ordine alla questione di legittimita` costituzionale degli artt. 128, terzo comma, cod.proc.pen. e 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.- "nella parte in cui escludono che l'imputato nel giudizio pretorile possa essere assistito da un difensore d'ufficio che sia praticante procuratore legale e che il praticante procuratore legale possa presentare la dichiarazione d'impugnazione").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte