Ordinanza 234/1987 (ECLI:IT:COST:1987:234)
Massima numero 4379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  04/06/1987;  Decisione del  04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 234/87. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - PREVENZIONE E CURA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - ADOZIONE - COMPETENZA - AUTORITA' SANITARIA-AMMINISTRATIVA (SINDACO) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, censurati - in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost. - per l'attribuzione all'autorita` giudiziaria, e non all'autorita` sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti del tossicodipendente. Inoltre, l'ordinanza di rimessione e` stata emessa quando il pretore era ormai privo dei poteri decisori i quali, nella specie, erano limitati a quelli di cui all'art. 99 della L. n. 685 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte