Ordinanza 235/1987 (ECLI:IT:COST:1987:235)
Massima numero 4380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
04/06/1987; Decisione del
04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 235/87. STAMPA - GIORNALISTI - ALBO DEI PRATICANTI - ISCRIZIONE - CONDIZIONI - PRATICA PROFESSIONALE PRESSO PERIODICI - REQUISITI DI QUESTI - NECESSITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 235/87. STAMPA - GIORNALISTI - ALBO DEI PRATICANTI - ISCRIZIONE - CONDIZIONI - PRATICA PROFESSIONALE PRESSO PERIODICI - REQUISITI DI QUESTI - NECESSITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in ordine alla quale il giudice a quo abbia prospettato, per un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, e per altro verso, una soluzione additiva, proponendo cosi` una pluralita` di rimedi posti alla pari e tuttavia disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di costituzionalita` che sul piano del risultato normativo, con conseguente incertezza del thema decidendum. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69 denunziato - per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - in quanto prevede che il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale del giornalista abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di "almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari" ed in quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti). - cfr. S. n. 30/1983, O. n. 377/1985, S. n. 164/1985 e 146/1985, O. n. 65/1983.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in ordine alla quale il giudice a quo abbia prospettato, per un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, e per altro verso, una soluzione additiva, proponendo cosi` una pluralita` di rimedi posti alla pari e tuttavia disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di costituzionalita` che sul piano del risultato normativo, con conseguente incertezza del thema decidendum. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69 denunziato - per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - in quanto prevede che il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale del giornalista abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di "almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari" ed in quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti). - cfr. S. n. 30/1983, O. n. 377/1985, S. n. 164/1985 e 146/1985, O. n. 65/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 21
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte