Sentenza 34/2021 (ECLI:IT:COST:2021:34)
Massima numero 43586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43584  43585  43587


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari - Adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla relativa procedura - Nuova amministrazione, subentrata in pendenza del termine - Assegnazione di un nuovo termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, come previsto in caso di rimodulazione del piano già presentato dall'amministrazione precedente - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione del mandato fiduciario conferito dal corpo elettorale, del principio di equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, e del buon andamento dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, t.u. enti locali, nella parte in cui non prevede che, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in combinato disposto con il successivo art. 243-quater, comma 7, risulta in contrasto con i principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente e con il principio della responsabilità di mandato elettorale nella parte in cui commina l'avvio al dissesto per l'amministrazione subentrata alla guida dell'ente, in assenza di un piano e senza la possibilità di predisporlo entro un congruo termine, in tal modo confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell'art. 1 Cost. Il rispetto del principio della responsabilità di mandato comporta infatti una attuazione concreta e trasparente quando la nuova compagine dell'ente locale si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall'amministrazione precedente. La dichiarazione parziale di incostituzionalità consente di collegare - in ragione del principio di continuità dei bilanci e della gestione finanziaria - l'eventuale redazione del PRFP con la situazione giuridico-economica esistente al momento dell'effettiva assunzione del mandato realizzando la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell'equilibrio tendenziale. La norma censurata contrasta altresì con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità di trattamento che realizza tra gli amministratori subentranti nelle more istruttorie del piano di rientro, per i quali è prevista la possibilità di rimodulare il piano stesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato e quelli, analogamente subentranti, che si trovano ad operare in assenza di tale piano senza la facoltà di deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato. La reductio ad legitimitatem del censurato combinato disposto ben può essere realizzata incidendo esclusivamente sull'art. 243-bis, comma 5, t.u. enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2017, n. 228 del 2017, n. 169 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 188 del 2015).

Il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l'attuazione del piano di riequilibrio degli enti locali deficitari si fonda sull'andamento dei conti dell'ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio preventivo e successivo previsto dall'art. 148-bis t.u. enti locali, e che deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo in cui si svolge l'istruttoria della Commissione di cui all'art. 155 t.u. enti locali.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 243  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte