Ordinanza 237/1987 (ECLI:IT:COST:1987:237)
Massima numero 4384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/06/1987; Decisione del
18/06/1987
Deposito del 23/06/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 237/87. PROFESSIONI LIBERE - GEOMETRI - COMPENSI PROFESSIONALI - MANCATO PAGAMENTO - INTERESSI - COMPUTO - RIFERIMENTO AL TASSO DI SCONTO STABILITO DALLA BANCA D'ITALIA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 237/87. PROFESSIONI LIBERE - GEOMETRI - COMPENSI PROFESSIONALI - MANCATO PAGAMENTO - INTERESSI - COMPUTO - RIFERIMENTO AL TASSO DI SCONTO STABILITO DALLA BANCA D'ITALIA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
L'enunciazione del principio di giurisprudenza costituzionale - sopravvenuta all'ordinanza di rimessione - secondo cui il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonche` d'impiego pubblico, e` determinato alla stregua degli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att.cod.proc.civ. - novellati in virtu` della L. 11 agosto 1973 n. 533 - rende preliminare all'esame della questione di legittimita`, prospettata sull'argomento a proposito della categoria dei geometri, la verifica da parte dei giudici a quibus dell'incidenza del principio stesso sulla questione sollevata. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 2 marzo 1949, n. 144, denunziato in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 cod.civ. - nella parte in cui prescrive che sulle somme dovute ai geometri per mancato pagamento di compensi professionali, sono dovuti gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia). - cfr. O.n. 67/1987, S.n. 300/1986.
L'enunciazione del principio di giurisprudenza costituzionale - sopravvenuta all'ordinanza di rimessione - secondo cui il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonche` d'impiego pubblico, e` determinato alla stregua degli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att.cod.proc.civ. - novellati in virtu` della L. 11 agosto 1973 n. 533 - rende preliminare all'esame della questione di legittimita`, prospettata sull'argomento a proposito della categoria dei geometri, la verifica da parte dei giudici a quibus dell'incidenza del principio stesso sulla questione sollevata. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 2 marzo 1949, n. 144, denunziato in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 cod.civ. - nella parte in cui prescrive che sulle somme dovute ai geometri per mancato pagamento di compensi professionali, sono dovuti gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia). - cfr. O.n. 67/1987, S.n. 300/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 1284