Ordinanza 239/1987 (ECLI:IT:COST:1987:239)
Massima numero 4386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  18/06/1987;  Decisione del  18/06/1987
Deposito del 23/06/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 239/87. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORO NOTTURNO - ADDETTI ALLA PANIFICAZIONE - ATTIVITA' LAVORATIVA COMPRESA TRA LE ORE 21 E LE ORE 4 - DIVIETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata manifestamente infondata, in quanto altra identica questione e` stata gia` ritenuta non fondata con precedente sentenza e d'altro canto, non vengono addotti argomenti tali da porre in forse la motivazione allora svolta dalla Corte, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 22 marzo 1908, n. 605, modificato in virtu` dell'art. 1, L. 11 febbraio 1952 n. 63, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale compreso tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di eta`. - cfr. S. n. 111/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte