Ordinanza 242/1987 (ECLI:IT:COST:1987:242)
Massima numero 4390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  18/06/1987;  Decisione del  18/06/1987
Deposito del 23/06/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4389


Titolo
ORD. 242/87 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE MA AVENTE I REQUISITI IDONEI AL RILASCIO DI DETTO DOCUMENTO - SANZIONI - CONFISCA OBBLIGATORIA - EVITABILITA' - CONDIZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in quanto altra identica e` stata gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precendente sentenza - dell'art. 21, comma terzo, L. 24 novembre 1981, n.689, denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - sotto il profilo della irragionevole disparita` di trattamento rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 21, comma primo, a norma del quale, in caso di accertata violazione del precedente art. 32, comma primo, la confisca puo` essere evitata se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. - cfr. S.n. 14/1986, O.nn. 148/1986 e 290/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte