Sentenza 243/1987 (ECLI:IT:COST:1987:243)
Massima numero 4391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  01/07/1987;  Decisione del  01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4392  4393


Titolo
SENT. 243/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO - DECRETO LEGGE - ASSERITA INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI ALLA SUA ADOZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Una volta che sia intervenuta la conversione in legge, perdono rilievo le censure rivolte al decreto legge (convertito), tanto piu` se venga denunciata dalle ricorrenti (regioni) la insussistenza dei presupposti - di straordinaria necessita` e urgenza - richiesti per la legittima adozione del decreto, da parte del Governo, ai sensi dell'art. 77 Cost., dal momento che tale censura non riguarda la sfera delle competenze regionali. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, proposta in via principale in riferimento all'art. 77 Cost., del d.l. 22 aprile 1985, n. 144). - S. nn. 55/1977, 34/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte