Sentenza 243/1987 (ECLI:IT:COST:1987:243)
Massima numero 4392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
01/07/1987; Decisione del
01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Titolo
SENT. 243/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TOSSICODIPENDENTI - ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL LORO RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE - EROGAZIONE AGLI STESSI DI CONTRIBUTI MINISTERIALI - ESTRANEITA' DELLE REGIONI AL RELATIVO PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA, AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TOSSICODIPENDENTI - ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL LORO RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE - EROGAZIONE AGLI STESSI DI CONTRIBUTI MINISTERIALI - ESTRANEITA' DELLE REGIONI AL RELATIVO PROCEDIMENTO - NON FONDATEZZA, AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e` contestabile la competenza dello Stato a disciplinare il fenomeno della tossicodipendenza - e non solo in relazione ad obblighi internazionalmente assunti, ma altresi` per la complessita` dei vari aspetti considerati, incidenti sulla criminalita`, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico -; ma non e` tuttavia precluso - secondo una retta interpretazione della normativa impugnata - che le stesse Regioni intervengano e partecipino (anche formulando pareri e proposte) nel procedimento per la prevista erogazione di contributi, attraverso il Ministro dell'Interno, ad enti ed associazioni di volontariato operanti nel settore del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; restando, comunque, ferma e non pregiudicata la competenza regionale, esplicabile o gia` esplicata, a disciplinare altri aspetti afferenti alle materie dell'igiene, della sanita` e dell'assistenza; nonche` eventuali intese e la collaborazione con lo Stato in un settore di comune interesse. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 5, n. 16, dello St. F.V.G.). - S. n. 31/1983.
Non e` contestabile la competenza dello Stato a disciplinare il fenomeno della tossicodipendenza - e non solo in relazione ad obblighi internazionalmente assunti, ma altresi` per la complessita` dei vari aspetti considerati, incidenti sulla criminalita`, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico -; ma non e` tuttavia precluso - secondo una retta interpretazione della normativa impugnata - che le stesse Regioni intervengano e partecipino (anche formulando pareri e proposte) nel procedimento per la prevista erogazione di contributi, attraverso il Ministro dell'Interno, ad enti ed associazioni di volontariato operanti nel settore del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; restando, comunque, ferma e non pregiudicata la competenza regionale, esplicabile o gia` esplicata, a disciplinare altri aspetti afferenti alle materie dell'igiene, della sanita` e dell'assistenza; nonche` eventuali intese e la collaborazione con lo Stato in un settore di comune interesse. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 5, n. 16, dello St. F.V.G.). - S. n. 31/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte