Sentenza 243/1987 (ECLI:IT:COST:1987:243)
Massima numero 4393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
01/07/1987; Decisione del
01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Titolo
SENT. 243/87 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TOSSICODIPENDENTI - ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL LORO RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE - EROGAZIONE AGLI STESSI DI CONTRIBUTI MINISTERIALI - RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO - FINALITA' INERENTI A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA, AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/87 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TOSSICODIPENDENTI - ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL LORO RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE - EROGAZIONE AGLI STESSI DI CONTRIBUTI MINISTERIALI - RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO - FINALITA' INERENTI A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA, AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non risulta lesa l'autonomia finanziaria delle regioni, ne` in particolare l'art. 126, terzo comma del d.P.R. n. 616 del 1977 (che fa divieto di istituire, nel bilancio statale, capitoli di spesa con finalita` inerenti alle funzioni trasferite) a causa dei disposti stanziamenti in bilancio, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di somme destinate all'erogazione di contributi ad enti ed associazioni operanti per il recupero dei tossicodipendenti: sia perche` la materia non rientra tra quelle trasferite alle regioni, sia perche` non ne viene intaccato il finanziamento delle stesse regioni. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 2, sollevate in riferimento agli artt. 119 Cost. e 126, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977).
Non risulta lesa l'autonomia finanziaria delle regioni, ne` in particolare l'art. 126, terzo comma del d.P.R. n. 616 del 1977 (che fa divieto di istituire, nel bilancio statale, capitoli di spesa con finalita` inerenti alle funzioni trasferite) a causa dei disposti stanziamenti in bilancio, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di somme destinate all'erogazione di contributi ad enti ed associazioni operanti per il recupero dei tossicodipendenti: sia perche` la materia non rientra tra quelle trasferite alle regioni, sia perche` non ne viene intaccato il finanziamento delle stesse regioni. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 2, sollevate in riferimento agli artt. 119 Cost. e 126, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 126