Sentenza 34/2021 (ECLI:IT:COST:2021:34)
Massima numero 43587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43584  43585  43586


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari - Adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla relativa procedura - Nuova amministrazione, subentrata in pendenza del termine - Assegnazione di un nuovo termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, come previsto in caso di rimodulazione del piano già presentato dall'amministrazione precedente - Denunciata violazione di parametro costituzionale - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis t.u. enti locali, sollevata, in riferimento all'art. 2 Cost., dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 243  co. 7

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 243  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte