Sentenza 246/1987 (ECLI:IT:COST:1987:246)
Massima numero 4396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1987;  Decisione del  01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 246/87. LAVORO (TUTELA DEL) - REATI - DIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO NOTTURNO - NELLE AZIENDE MANUFATTURIERE, ANCHE ARTIGIANALI - INOSSERVANZA - PREVISIONE INCRIMINATRICE E SANZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sospetto d'incostituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, della L. 9 dicembre 1977 n. 903 - formulato dal giudice 'a quo' con richiamo alla precedente dichiarazione d'illegittimita` degli artt. 12, comma primo, L.n. 653 del 1934, e 1, L.n. 1305 del 1952, nelle parti relative al divieto di lavoro notturno delle donne - non puo` dirsi fondato, in quanto le disposizioni impugnate (lungi dal riprodurre) hanno "novellato" la normativa dichiarata incostituzionale, subordinando il divieto, penalmente sanzionato, di adibire le donne a lavoro notturno, nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, all'assenza di diversa previsione o disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 37, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, L.n. 903, cit.). - v. S.n. 210/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 37  co. 1

Altri parametri e norme interposte