Ordinanza 247/1987 (ECLI:IT:COST:1987:247)
Massima numero 4397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  01/07/1987;  Decisione del  01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 247/87. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI FREQUENZE SU RADIO E TELECOMUNICAZIONI - RELATIVO POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE IN CARENZA DI APPOSITA NORMATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di motivazione sulla rilevanza ed e`, pertanto, inammissibile la questione concernente l'assegnazione alle emittenti private di frequenze su radio e telecomunicazione, in assenza di criteri fissati per legge e delimitativi del relativo potere dell'amministrazione; in quanto il giudice a quo non fornisce spiegazione alcuna circa l'incidenza di detta questione sul giudizio di annullamento dell'ordinanza di disattivazione adottata a tutela del servizio pubblico. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790 e dell'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte