Ordinanza 251/1987 (ECLI:IT:COST:1987:251)
Massima numero 4403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1987; Decisione del
01/07/1987
Deposito del 06/07/1987; Pubblicazione in G. U. 05/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 251/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI D'IMPOSTA - DETRAZIONI FISSE PER FAMILIARI A CARICO - DETRAZIONI PER CONIUGE CONVIVENTE E CONIUGE SEPARATO - IMPUTAZIONE DI UNA QUOTA DI REDDITO A CIASCUN COMPONENTE DELL'IMPRESA FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 251/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI D'IMPOSTA - DETRAZIONI FISSE PER FAMILIARI A CARICO - DETRAZIONI PER CONIUGE CONVIVENTE E CONIUGE SEPARATO - IMPUTAZIONE DI UNA QUOTA DI REDDITO A CIASCUN COMPONENTE DELL'IMPRESA FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
In relazione alla obiettiva diversita` di situazioni, e` legittimo il differente trattamento impositivo disposto nei confronti del coniuge convivente (detrazione fissa) e del coniuge separato (detrazione nella misura effettiva); mentre l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare, nel caso di impresa familiare, corrisponde sia alle responsabilita` di ciascuno di essi sia al diverso rilievo dell'attivita` lavorativa prestata, che concorre proporzionalmente al conseguimento del profitto, diversamente dal lavoro casalingo, che influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, comma primo e 53 Cost.). - S.n. 76/1983
In relazione alla obiettiva diversita` di situazioni, e` legittimo il differente trattamento impositivo disposto nei confronti del coniuge convivente (detrazione fissa) e del coniuge separato (detrazione nella misura effettiva); mentre l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare, nel caso di impresa familiare, corrisponde sia alle responsabilita` di ciascuno di essi sia al diverso rilievo dell'attivita` lavorativa prestata, che concorre proporzionalmente al conseguimento del profitto, diversamente dal lavoro casalingo, che influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, comma primo e 53 Cost.). - S.n. 76/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte