Sentenza 35/2021 (ECLI:IT:COST:2021:35)
Massima numero 43682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43683  43684  43685  43686  43687  43688  43689  43709


Titolo
Thema decidendum - Ulteriori questioni prospettate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012, sono inammissibili le ulteriori questioni prospettate nell'atto di costituzione in giudizio del ricorrente nel processo principale, in quanto diverse da quelle proposte nell'ordinanza di rimessione, sia per l'oggetto, che investe disposizioni ulteriori rispetto a quelle censurate dal giudice a quo, sia per i parametri invocati.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, mentre non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011 e n. 86 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte