Sentenza 255/1987 (ECLI:IT:COST:1987:255)
Massima numero 4407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  02/07/1987;  Decisione del  02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 15/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 255/87. TERMINE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La sospensione dei termini nel periodo feriale e` istituto anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa: la sua applicazione non puo` arbitrariamente essere limitata al caso dei soli termini processuali "in senso stretto" (presupponenti il giudizio gia` iniziato), con esclusione di ipotesi come quella del termine per l'opposizione alla stima dell'indennita` di esproprio, in cui il diritto dell'espropriando e` connesso ad una azione giudiziaria. La situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perche` rediga un atto processuale (in senso stretto) non e`, infatti, diversa da quella di chi deve necessariamente - (per non far scadere il termine di cui agli artt. 19, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10) ricorrere ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che e` certamente un atto processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 24 Cost. - l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista, si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. - cfr. S.nn. 130/1974, 40/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte