Sentenza 256/1987 (ECLI:IT:COST:1987:256)
Massima numero 4409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
02/07/1987; Decisione del
02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 05/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
4408
Titolo
SENT. 256/87 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONTRAVVENZIONI - ESECUZIONE O PROSECUZIONE DI LAVORI IN TOTALE DIFFORMITA' O ASSENZA DELLA CONCESSIONE - AMMENDA - PREVISIONE DI UN ELEVATO MINIMO EDITTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 256/87 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONTRAVVENZIONI - ESECUZIONE O PROSECUZIONE DI LAVORI IN TOTALE DIFFORMITA' O ASSENZA DELLA CONCESSIONE - AMMENDA - PREVISIONE DI UN ELEVATO MINIMO EDITTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di un elevato minimo edittale di pena pecuniaria per l'esecuzione di lavori edilizi in totale difformita` o assenza della concessione, ovvero per la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione, e` giustificata dall'esigenza di assicurare, mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio degli illeciti urbanistici ed edilizi, l'effettivita` degli strumenti di controllo dell'uso del territorio. Non e`, comunque, preclusa - atteso l'ampio margine rispetto al previsto massimo edittale - la possibilita` di graduare la sanzione secondo la gravita` del reato, ne` quella di valutare la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza di demolizione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985 n. 47). - v. anche S.n. 45/1970.
La previsione di un elevato minimo edittale di pena pecuniaria per l'esecuzione di lavori edilizi in totale difformita` o assenza della concessione, ovvero per la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione, e` giustificata dall'esigenza di assicurare, mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio degli illeciti urbanistici ed edilizi, l'effettivita` degli strumenti di controllo dell'uso del territorio. Non e`, comunque, preclusa - atteso l'ampio margine rispetto al previsto massimo edittale - la possibilita` di graduare la sanzione secondo la gravita` del reato, ne` quella di valutare la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza di demolizione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett. b, L. 28 febbraio 1985 n. 47). - v. anche S.n. 45/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte