Sentenza 257/1987 (ECLI:IT:COST:1987:257)
Massima numero 4410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  02/07/1987;  Decisione del  02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 05/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 257/87. REGIONE MARCHE - ASSISTENZA SCOLASTICA - OPERE UNIVERSITARIE - DELLE UNIVERSITA' LIBERE - SCIOGLIMENTO E SUCCESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.R.S.N.) NELLA TITOLARITA' DI BENI E RAPPORTI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la richiesta di condanna del convenuto E.r.s.n. al pagamento di un credito per retribuzioni, e` lo stesso 'petitum' ad escludere la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, motivata in base all'assunto che dall'esito di essa dipenderebbe la legittimazione a contraddire. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e relativa agli artt. 16, commi secondo e quarto, e 17, comma primo, L. reg. Marche 19 ottobre 1981 n. 30, nella parte in cui, disponendo lo scioglimento delle Opere universitarie marchigiane e il subentrare degli E.r.s.n. nella titolarita` di beni e rapporti, includono fra dette Opere anche quelle delle Universita` libere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte