Ordinanza 259/1987 (ECLI:IT:COST:1987:259)
Massima numero 4412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
02/07/1987; Decisione del
02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 12/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 259/87. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE A REATI PUNITI CON PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 259/87. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE A REATI PUNITI CON PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` dichiarata inammissibile con sentenza e manifestamente inammissibile con ordinanze successive - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. - S.nn. 350/1985; 148/1984.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` dichiarata inammissibile con sentenza e manifestamente inammissibile con ordinanze successive - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. - S.nn. 350/1985; 148/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte