Ordinanza 260/1987 (ECLI:IT:COST:1987:260)
Massima numero 4413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  02/07/1987;  Decisione del  02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 12/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 260/87. ESECUSIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO - PIGNORABILITA' NEL LIMITE DI UN QUNTO - APPLICABILITA' SIA IN CASO DI CREDITI ORDINARI CHE DI CREDITI 'EX DELICTO' - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Di fronte all'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei piu` elementari bisogni del debitore assoggettato ad esecuzione (o a sequestro conservativo), non oltrepassa i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore di non introdurre differenze di trattamento, in ordine alla limitata pignorabilita` (non oltre il quinto) dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego, in relazione all'origine, contrattuale o aquiliana, dei crediti per cui si procede a pignoramento o a sequestro. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 545, comma quarto, cod.proc.civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.nn. 20/1968; 102/1974; 37/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte