Ordinanza 263/1987 (ECLI:IT:COST:1987:263)
Massima numero 4416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/07/1987; Decisione del
02/07/1987
Deposito del 13/07/1987; Pubblicazione in G. U. 12/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 263/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ONERI DEDUCIBILI - INTERESSI - DEDUCIBILITA' - LIMITAZIONE AI SOLI MUTUI AGRARI E AI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 263/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ONERI DEDUCIBILI - INTERESSI - DEDUCIBILITA' - LIMITAZIONE AI SOLI MUTUI AGRARI E AI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La limitata deducibilita` degli interessi dal reddito ai fini I.R.PE.F. - in quanto cioe` prevista per i soli mutui ipotecari e non, invece, per i contratti di apertura di credito bancario - e` giustificata dall'esigenza di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad effetti obbligatori (da cui nascono gli interessi) attraverso la sua realita` e la pubblicita` della garanzia ipotecaria; ne` la disposta sua retroattivita` - con riguardo ai redditi percepiti nel 1976 - lede il principio della capacita` contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 10, comma primo, lett. c d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 5 e 23 della Legge 13 aprile 1977, n. 114). - S. n. 143/1982; O.nn. 365/1983; 342/1985.
La limitata deducibilita` degli interessi dal reddito ai fini I.R.PE.F. - in quanto cioe` prevista per i soli mutui ipotecari e non, invece, per i contratti di apertura di credito bancario - e` giustificata dall'esigenza di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad effetti obbligatori (da cui nascono gli interessi) attraverso la sua realita` e la pubblicita` della garanzia ipotecaria; ne` la disposta sua retroattivita` - con riguardo ai redditi percepiti nel 1976 - lede il principio della capacita` contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 10, comma primo, lett. c d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 5 e 23 della Legge 13 aprile 1977, n. 114). - S. n. 143/1982; O.nn. 365/1983; 342/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte