Sentenza 266/1987 (ECLI:IT:COST:1987:266)
Massima numero 4419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 266/87. PENSIONI - DIPENDENTI DEI CORPI DI POLIZIA - DECEDUTI PER EFFETTO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE A SEGUITO DI AZIONI CONTRO IL TERRORISMO O LA CRIMINALITA' O DURANTE IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - DECESSO AVVENUTO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - SUPERSTITI - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO SPECIALE - DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 266/87. PENSIONI - DIPENDENTI DEI CORPI DI POLIZIA - DECEDUTI PER EFFETTO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE A SEGUITO DI AZIONI CONTRO IL TERRORISMO O LA CRIMINALITA' O DURANTE IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - DECESSO AVVENUTO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - SUPERSTITI - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO SPECIALE - DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.
Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte