Sentenza 267/1987 (ECLI:IT:COST:1987:267)
Massima numero 4420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 267/87. PENA - PENA PECUNIARIA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO - REITERAZIONE - RICHIESTA IN RELAZIONE A REATO LEGATO AI PRECEDENTI DA VINCOLO DI CONTINUITA' - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 267/87. PENA - PENA PECUNIARIA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO - REITERAZIONE - RICHIESTA IN RELAZIONE A REATO LEGATO AI PRECEDENTI DA VINCOLO DI CONTINUITA' - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Ai fini della configurazione del reato continuato e della applicazione dei conseguenti benefici, il riconoscimento della sussistenza del nesso di continuita` tra reati collegati dalla unicita` del disegno criminoso, non puo` farsi dipendere da circostanze meramente occasionali ne` l'applicazione dell'istituto puo` essere impedita dal giudicato o da una situazione processuale, quale quella del giudizio avvenuto in tempi diversi: e, a quest'ultimo riguardo, il caso riguardante piu` fatti legati da nesso di continuita` con altri puniti precedentemente con sentenza, non puo` essere trattato divesamente dal caso in cui la continuazione venga accertata con unica sentenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude la reiterabilita` del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge, quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia` ha beneficiato del provvedimento. - cfr. S.nn. 108/1973, 86/1970, 115/1987. - v. S.n. 120/1984 e 148/1984.
Ai fini della configurazione del reato continuato e della applicazione dei conseguenti benefici, il riconoscimento della sussistenza del nesso di continuita` tra reati collegati dalla unicita` del disegno criminoso, non puo` farsi dipendere da circostanze meramente occasionali ne` l'applicazione dell'istituto puo` essere impedita dal giudicato o da una situazione processuale, quale quella del giudizio avvenuto in tempi diversi: e, a quest'ultimo riguardo, il caso riguardante piu` fatti legati da nesso di continuita` con altri puniti precedentemente con sentenza, non puo` essere trattato divesamente dal caso in cui la continuazione venga accertata con unica sentenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude la reiterabilita` del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge, quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia` ha beneficiato del provvedimento. - cfr. S.nn. 108/1973, 86/1970, 115/1987. - v. S.n. 120/1984 e 148/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte