Sentenza 268/1987 (ECLI:IT:COST:1987:268)
Massima numero 4422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 12/08/1987
Titolo
SENT. 268/87 B. GIUDICE NATURALE - PRECOSTITUZIONE PER LEGGE - PORTATA E LIMITI - MUTAMENTO DEI CRITERI DI GIURISDIZIONE AD OPERA DI LEGGE SOPRAVVENUTA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - POSSIBILITA'.
SENT. 268/87 B. GIUDICE NATURALE - PRECOSTITUZIONE PER LEGGE - PORTATA E LIMITI - MUTAMENTO DEI CRITERI DI GIURISDIZIONE AD OPERA DI LEGGE SOPRAVVENUTA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - POSSIBILITA'.
Testo
La precostituzione del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.) non implica cristallizzazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione, ma soltanto che la eventuale mutazione di essi non resti affidata alla mera discrezionalita` del giudice; di guisa che, in tali limiti, ben puo` la legge sopravvenuta spogliare di competenza (persino nel processo penale) il giudice precedentemente investito della cognizione. - v. S.n. 185/1981.
La precostituzione del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.) non implica cristallizzazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione, ma soltanto che la eventuale mutazione di essi non resti affidata alla mera discrezionalita` del giudice; di guisa che, in tali limiti, ben puo` la legge sopravvenuta spogliare di competenza (persino nel processo penale) il giudice precedentemente investito della cognizione. - v. S.n. 185/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte