Sentenza 268/1987 (ECLI:IT:COST:1987:268)
Massima numero 4423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 12/08/1987
Titolo
SENT. 268/87 C. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - ENTE "FERROVIE DELLO STATO" - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PRETORILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 268/87 C. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - ENTE "FERROVIE DELLO STATO" - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PRETORILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato", disponendo la "privatizzazione" del rapporto di lavoro del personale ferroviario e l'assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria pretorile, non implica situazioni di insanabile arbitrio ovvero di manifesta irragionevolezza in violazione dei principi 'ex' art. 97 Cost., in quanto l'immediata successione del nuovo ente in tutti i rapporti pertinenti alla cessata azienda autonoma e` intesa ad evitare inammissibili soluzioni di continuita` nel servizio di trasporto. Neppure sussiste violazione del principio di precostituzione del giudice naturale, in quanto il mutamento del previgente criterio di giurisdizione non resta affidato alla mera discrezionalita` del giudice investito della controversia. Ne` puo`, infine, parlarsi di carenza di tutela degli eventuali interessi legittimi del personale ferroviario, tenuto conto che all'area di cui trattasi e` estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97, comma primo, 103, comma primo, 3, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, e 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` coistituzionale degli artt. 21 e 23, L. 17 maggio 1985, n. 210).
La legge istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato", disponendo la "privatizzazione" del rapporto di lavoro del personale ferroviario e l'assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria pretorile, non implica situazioni di insanabile arbitrio ovvero di manifesta irragionevolezza in violazione dei principi 'ex' art. 97 Cost., in quanto l'immediata successione del nuovo ente in tutti i rapporti pertinenti alla cessata azienda autonoma e` intesa ad evitare inammissibili soluzioni di continuita` nel servizio di trasporto. Neppure sussiste violazione del principio di precostituzione del giudice naturale, in quanto il mutamento del previgente criterio di giurisdizione non resta affidato alla mera discrezionalita` del giudice investito della controversia. Ne` puo`, infine, parlarsi di carenza di tutela degli eventuali interessi legittimi del personale ferroviario, tenuto conto che all'area di cui trattasi e` estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97, comma primo, 103, comma primo, 3, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, e 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` coistituzionale degli artt. 21 e 23, L. 17 maggio 1985, n. 210).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte