Sentenza 271/1987 (ECLI:IT:COST:1987:271)
Massima numero 4426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 19/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  13582


Titolo
SENT. 271/87 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE - MACCHINE, ATTREZZATURE, UTENSILI, APPARECCHI IN GENERE - NON CONFORMITA' A LEGGE PER FATTO ESCLUSIVO DEL COSTRUTTORE E NON FACILMENTE RILEVABILE - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO, DEL NOLEGGIATORE E DEL COMMERCIANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola gli artt. 3 e 27 Cost., la responsabilita` prevista dal d.P.R. n. 547 del 1955 (artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390) a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere, che non siano conformi alla legge per fatto esclusivo del costruttore e la cui predetta non conformita` non sia facilmente rilevabile. Infatti - in riferimento all'art. 3 - le posizioni dei predetti operatori economici e dei destinatari della L.n. 283 del 1962 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari) non sono identiche, ne` - in riferimento all'art. 27 Cost. - le cautele predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro escludono la responsabilita` penale degli operatori stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte