Sentenza 271/1987 (ECLI:IT:COST:1987:271)
Massima numero 13582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 19/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
4426
Titolo
SENT. 271/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE - LOCAZIONE FINANZIARIA - OGGETTO - BENI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE - LOCAZIONE FINANZIARIA - OGGETTO - BENI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, il locatore fiannziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni stessi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 32, 41, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178, che disciplina la locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, stabilendo altresi' che detto contratto non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Nella locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, il locatore fiannziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni stessi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 32, 41, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178, che disciplina la locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, stabilendo altresi' che detto contratto non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte