Sentenza 271/1987 (ECLI:IT:COST:1987:271)
Massima numero 13582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 19/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4426


Titolo
SENT. 271/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE - LOCAZIONE FINANZIARIA - OGGETTO - BENI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, il locatore fiannziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni stessi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 32, 41, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178, che disciplina la locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, stabilendo altresi' che detto contratto non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte