Sentenza 272/1987 (ECLI:IT:COST:1987:272)
Massima numero 4427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
4428
Titolo
SENT. 272/87 A. PROCEDIMENTO - INTERVENTO - LIMITI - INAMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO.
SENT. 272/87 A. PROCEDIMENTO - INTERVENTO - LIMITI - INAMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO.
Testo
Nei giudizi davanti alla Corte, aventi per oggetto questioni di legittimita` costituzionale, l'intervento puo` essere spiegato per la prima volta soltanto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale. (Inammissibilita` dell'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma - in quanto tale associazione non era intervenuta nel giudizio di merito - nella causa di legittimita` costituzionale dell'art. 68, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). - cfr. S.n. 230/1987.
Nei giudizi davanti alla Corte, aventi per oggetto questioni di legittimita` costituzionale, l'intervento puo` essere spiegato per la prima volta soltanto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale. (Inammissibilita` dell'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma - in quanto tale associazione non era intervenuta nel giudizio di merito - nella causa di legittimita` costituzionale dell'art. 68, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). - cfr. S.n. 230/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 4