Sentenza 272/1987 (ECLI:IT:COST:1987:272)
Massima numero 4428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4427


Titolo
SENT. 272/87 B. AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZIO DEFINITO CON TRANSAZIONE - ONORARI E RIMBORSI DELLE SPESE - PAGAMENTO - OBBLIGO SOLIDALE DELLE PARTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 68, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso, puo` chiedere il pagamento di quanto gli e` dovuto anche alla parte avversaria: infatti, i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono a deflettere dalle ragioni addotte da precedente sentenza in argomento. - cfr. S.n. 132/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte