Sentenza 273/1987 (ECLI:IT:COST:1987:273)
Massima numero 4429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 273/87. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI DIVERSI DAL DEBITORE - TERMINE - DECORRENZA E DURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che l'indeterminatezza degli interessati diversi dal debitore non consente di far decorrere il termine di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento se non giovandosi della notificazione per pubblici proclami, e` compito del legislatore ordinario estendere le garanzie del diritto di difesa del destinatario dell'atto delineate dall'art. 150 cod.proc.civ., garanzie che non si esauriscono nell'affissione dell'atto stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nelle parti in cui, per gli interessati diversi dal debitore, fa decorrere il termine per l'opposizione dalla data di affissione della sentenza di fallimento, e stabilisce in giorni quindici la durata del termine medesimo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte