Ordinanza 274/1987 (ECLI:IT:COST:1987:274)
Massima numero 4430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 274/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE - RITARDO SUPERIORE A TRENTA GIORNI - EQUIPARAZIONE A DICHIARAZIONE OMESSA - REGIME SANZIONATORIO - EFFICACIA RETROATTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
In relazione alla sopravvenuta normativa, concernente la sanatoria di infrazioni in materia tributaria (di cui alla Legge 22 dicembre 1980, n. 882) nonche` alla disposta inapplicabilita` delle sanzioni amministrative previste in materia (secondo l'art. 29 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in Legge 7 agosto 1982, n. 516) si impone il riesame della rilevanza della questione sollevata, da parte del giudice 'a quo', cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 Cost., con riguardo alla disposta efficacia retroattiva del regime sanzionatorio delle infrazioni in materia di dichiarazioni I.V.A.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte