Ordinanza 275/1987 (ECLI:IT:COST:1987:275)
Massima numero 4431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 275/87. TRIBUTI LOCALI - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE A MEZZO POSTA - RICEZIONE OLTRE IL TERMINE - IRRILEVANZA DELLA DATA DI SPEDIZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
In relazione al sopravvenuto D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in Legge 7 agosto 1982, n. 516), che rende non applicabili soprattasse e pene pecuniarie, non ancora corrisposte, per violazioni connesse fino al 31.12.1981, alle condizioni in esso prescritte, si impone il riesame della rilevanza della questione sollevata, da parte del giudice 'a quo', cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui considera osservato il termine per la presentazione a mezzo posta della denunzia IN.V.IM. decennale, a condizione che la sua ricezione avvenga nel termine stesso, restando irrilevante la tempestiva sua spedizione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte