Ordinanza 276/1987 (ECLI:IT:COST:1987:276)
Massima numero 4432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1987;  Decisione del  03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 276/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DICHIARAZIONE - RITARDO DOVUTO A PRESENTAZIONE NEI TERMINI MA AD UFFICIO INCOMPETENTE - ASSIMILAZIONE, AI FINI SANZIONATORI, ALL'OMESSA PRESENTAZIONE - RETROATTIVITA' DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RESTITUZIONE ATTI PER RIESAME RILEVANZA.

Testo
Ai sensi dell'art. 5 della sopravvenuta legge 22 dicembre 1980 n. 882 sono valide le dichiarazioni previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state presentate, anche ad un ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980. Pertanto, alla stregua della normativa sopravvenuta, si impone il riesame della rilevanza delle questioni da parte del giudice a quo. (Restituzione atti al giudice a quo per riesame della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo risultante dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevate in riferimento all'art. 25 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte