Ordinanza 277/1987 (ECLI:IT:COST:1987:277)
Massima numero 4433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
03/07/1987; Decisione del
03/07/1987
Deposito del 16/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 277/87. BANCA - PERSONALE DIPENDENTE - MANCATA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 277/87. BANCA - PERSONALE DIPENDENTE - MANCATA ESCLUSIONE DELLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione e` manifestamente inammissibile qualora nell'ordinanza di rimessione manchi ogni motivazione in ordine alla rilevanza della medesima. Nel caso in esame, risultando omessa oltre all'indicazione dei fatti di causa e dell'oggetto del giudizio, anche quella delle ragioni per cui il giudizio a quo non puo` essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, sollevata in riferimento all'art. 10 Cost. e in relazione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunita` Economica Europea nella parte in cui non prevede l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degli istituti di credito).
La questione e` manifestamente inammissibile qualora nell'ordinanza di rimessione manchi ogni motivazione in ordine alla rilevanza della medesima. Nel caso in esame, risultando omessa oltre all'indicazione dei fatti di causa e dell'oggetto del giudizio, anche quella delle ragioni per cui il giudizio a quo non puo` essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, sollevata in riferimento all'art. 10 Cost. e in relazione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunita` Economica Europea nella parte in cui non prevede l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degli istituti di credito).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 189