Sentenza 278/1987 (ECLI:IT:COST:1987:278)
Massima numero 4434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 278/87. TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' AI PROCESSI MILITARI IN TEMPO DI PACE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La inapplicabilita`, alla giurisdizione "speciale" dei giudici militari, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, risultante dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 742/1969 - che prescrive la sospensione con riguardo alle giurisdizioni "ordinarie" ed "amministrative" - ed altresi` fondata su un indirizzo giurisprudenziale peraltro non uniforme, formatosi in materia, non trovava e non trova piu` - soprattutto a partire dalla riforma del 1981 - alcuna razionale giustificazione. Dacche`, infatti, l'avvento della Costituzione ha ricondotto il diritto penale militare (sostanziale e processuale) al sistema generale di garanzie, interessi particolari oggetto di tutela specifica (di quel diritto) - quali le esigenze di "celerita`" e "speditezza" del processo militare - non possono essere, ormai, ritenuti prevalenti, a meno che non abbiano una particolare giustificazione, su principi di generale applicazione, qual e`, nella specie, quello del "riposo feriale". Tanto piu` essi non trovano ora giustificazione - neppure nella fase di merito - a seguito della legge n. 180/1981, che ha eliminato le particolarita` del processo militare e introdotto numerose innovazioni (appello, ricorso per cassazione, presidenza tecnica nei collegi di merito e difensore tecnico), rendendo cosi` necessaria la garanzia della parita` di trattamento, delle parti e del processo, sia nei giudizi svolgentisi innanzi ai giudici ordinari e amministrativi e sia in quelli innanzi ai giudici militari. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione del termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. - S. nn. 50/1976, 76/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte