Sentenza 280/1987 (ECLI:IT:COST:1987:280)
Massima numero 4436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
07/07/1987; Decisione del
07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:
4437
Titolo
SENT. 280/87 A. REATI MILITARI - COSE OPERE ED EFFETTI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO - PENA - RECLUSIONE FINO A SEI MESI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 280/87 A. REATI MILITARI - COSE OPERE ED EFFETTI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO - PENA - RECLUSIONE FINO A SEI MESI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 52
co. 3
Altri parametri e norme interposte