Sentenza 281/1987 (ECLI:IT:COST:1987:281)
Massima numero 4438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/07/1987;  Decisione del  07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 281/87. MAFIA - LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA - OPERE COMMISSIONATE DALLA P.A. - SUBAPPALTO O AFFIDAMENTO DEL COTTIMO SENZA LA PREVISTA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - EQUIPARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE O AFFIDATARIO DEL COTTIMO ALL'APPALTATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta del se e del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie plurisoggettive bilaterali spetta al legislatore: tale scelta, nel caso del reato di subappalto o affidamento di cottimo senza autorizzazione, di opere pubbliche - in cui viene comminata anche al subappaltatore o all'affidatario una pena pecuniaria (fissa), congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore dell'opera appaltata - rispetta il principio di ragionevolezza, in relazione allo scopo normativo che e` quello di sbarrare il passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Peraltro, l'elasticita` della pena detentiva prevista, consente al giudice l'adeguamento della sanzione al fatto concreto e alla persona del partecipe, mentre, relativamente alla pena pecuniaria, pur potendo il giudice commisurarla almeno in relazione al fatto concreto, nella sua dimensione obbiettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, l'introduzione di una diversa articolazione dell'istituto della conversione, in modo da consentire il completo adeguamento alla personalita` del reo anche delle pene pecuniarie fisse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma primo, L. 13 settembre 1982, n. 646, cosi` come sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1982, n. 726, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte