Sentenza 282/1987 (ECLI:IT:COST:1987:282)
Massima numero 4439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1987;  Decisione del  07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4440


Titolo
SENT. 282/87 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - SUPPLENTI ANNUALI IN SERVIZIO NELL'ANNO SCOLASTICO 1981/1982 IN VIRTU' DI NOMINA DEL CAPO DI ISTITUTO - IMMISSIONE IN RUOLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La situazione dei docenti nominati annualmente dal provveditore agli studi, sulla base di graduatorie provinciali, e` obiettivamente diversa - per ambito, contesto e garanzie procedimentali proprie della nomina - da quella dei docenti nominati annualmente dal capo di istituto, sulla base di graduatorie circoscritte all'ambito locale. Non e` dunque arbitraria l'esclusione di questi ultimi dal beneficio dell'immissione in ruolo; ne` puo` costituire motivo di equiparazione tra le due categorie di docenti il preteso carattere disagiato delle sedi assegnate agli insegnanti nominati dal capo di istituto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 16 luglio 1984 n. 326, nella parte in cui esclude l'immissione in ruolo dei supplenti in servizio nell'anno 1981-1982 in virtu` di nomina del capo di istituto). - v. S.nn. 249/1986; 209/1986, 222/1986 e 229/1986; nonche` S.n. 46/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte