Sentenza 283/1987 (ECLI:IT:COST:1987:283)
Massima numero 4442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1987; Decisione del
07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Titolo
SENT. 283/87 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.
SENT. 283/87 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.
Testo
L'art. 2 della Costituzione, nel tutelare i diritti inviolabili dell'uomo in via generale, si riferisce a diritti garantiti specificamente in altre norme della Costituzione; di conseguenza e` esclusa la violazione dell'art. 2 quando sia esclusa la violazione della norma costituzionale che tutela specificamente ogni singolo diritto inviolabile. - S. nn. 188/1980, 238/1975, 29/1962, 57/1976, 77/1972.
L'art. 2 della Costituzione, nel tutelare i diritti inviolabili dell'uomo in via generale, si riferisce a diritti garantiti specificamente in altre norme della Costituzione; di conseguenza e` esclusa la violazione dell'art. 2 quando sia esclusa la violazione della norma costituzionale che tutela specificamente ogni singolo diritto inviolabile. - S. nn. 188/1980, 238/1975, 29/1962, 57/1976, 77/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte