Sentenza 283/1987 (ECLI:IT:COST:1987:283)
Massima numero 4444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1987;  Decisione del  07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4441  4442  4443  4445  4446  4447


Titolo
SENT. 283/87 D. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONTRIBUENTI A SECONDA CHE GLI UFFICI VI FACCIANO O MENO RICORSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Disparita` di fatto, che possono insorgere in sede applicativa di norme di per se` non discriminatorie, sono irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalita`: cosi` anche le eventuali disparita` che, in conseguenza della maggiore o minore efficienza degli uffici finanziari, potrebbero sorgere dalla applicazione della norma contenente previsione dell'obbligo all'accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 209/1985, 22/1982, 69/1975 in ordine alle disparita` di fatto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte