Sentenza 283/1987 (ECLI:IT:COST:1987:283)
Massima numero 4445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1987;  Decisione del  07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4441  4442  4443  4444  4446  4447


Titolo
SENT. 283/87 E. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - RICORSO A PRESUNZIONI IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE (ART. 2729 COD.CIV.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per la particolarita` della materia tributaria e per il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi, sono giustificate discipline differenziate in tema di accertamenti presuntivi, rispetto alla disciplina generale (fissata dall'art. 2729 cod. civ.), purche` tali discipline siano idonee ad assicurare la reale rispondenza dell'accertamento tributario alla capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte