Sentenza 283/1987 (ECLI:IT:COST:1987:283)
Massima numero 4447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1987; Decisione del
07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Titolo
SENT. 283/87 G. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - IMPOSSIBILITA' E ALEATORIETA' DELLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE CONTRO LO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/87 G. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - IMPOSSIBILITA' E ALEATORIETA' DELLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE CONTRO LO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa del d.P.R. n. 600 del 1973 non contravviene al principio costituzionale della difesa, in quanto nessun limite pone alla prova, da parte del contribuente, della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento induttivo del reddito effettuato dagli uffici finanziari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost.).
La normativa del d.P.R. n. 600 del 1973 non contravviene al principio costituzionale della difesa, in quanto nessun limite pone alla prova, da parte del contribuente, della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento induttivo del reddito effettuato dagli uffici finanziari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte