Sentenza 283/1987 (ECLI:IT:COST:1987:283)
Massima numero 4447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1987;  Decisione del  07/07/1987
Deposito del 23/07/1987; Pubblicazione in G. U. 26/08/1987
Massime associate alla pronuncia:  4441  4442  4443  4444  4445  4446


Titolo
SENT. 283/87 G. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO - IMPOSSIBILITA' E ALEATORIETA' DELLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE CONTRO LO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La normativa del d.P.R. n. 600 del 1973 non contravviene al principio costituzionale della difesa, in quanto nessun limite pone alla prova, da parte del contribuente, della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento induttivo del reddito effettuato dagli uffici finanziari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte