Sentenza 35/2021 (ECLI:IT:COST:2021:35)
Massima numero 43687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43682  43683  43684  43685  43686  43688  43689  43709


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Esplicite ragioni e sostegno della censura - Assenza di dubbi in ordine al parametro costituzionale invocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per erronea e generica indicazione del parametro invocato, nonché per il suo tenore dubitativo - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012. L'ordinanza di rimessione offre esplicite ragioni a sostegno della censura e assume come propri i motivi esposti dal ricorrente nel giudizio principale. Inoltre, nell'invocare un parametro del tutto inconferente, quale l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il giudice a quo è semplicemente incorso in un lapsus calami, essendo palese che esso intendeva richiamare la lett. h) dello stesso secondo comma dell'art. 117 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte