Sentenza 286/1987 (ECLI:IT:COST:1987:286)
Massima numero 4454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 29/07/1987
Titolo
SENT. 286/87 D. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - SUPERSTITI - CONIUGE SEPARATO PER COLPA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DIRITTO AL TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NORMATIVA NON ABROGATA DALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA' ANCHE AL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO DI COLPA.
SENT. 286/87 D. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - SUPERSTITI - CONIUGE SEPARATO PER COLPA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DIRITTO AL TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NORMATIVA NON ABROGATA DALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITA' ANCHE AL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO DI COLPA.
Testo
A seguito della introduzione della separazione con addebito, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, non solo non risultano abrogate ma trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.
A seguito della introduzione della separazione con addebito, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, non solo non risultano abrogate ma trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte