Sentenza 287/1987 (ECLI:IT:COST:1987:287)
Massima numero 4456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 287/87 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - BENEFICENZA PUBBLICA - FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI - ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE MINORILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/87 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - BENEFICENZA PUBBLICA - FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI - ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE MINORILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La ridefinizione della "beneficenza pubblica", operata dall'art. 22, d.P.R. n. 616 del 1977, congiunge in entita` unitaria - in coerenza con una nuova linea di politica sociale - le attivita` di beneficenza e assistenza pubblica, di cui all'art. 117 Cost., e l'assistenza sociale (escluse le prestazioni economiche previdenziali) di cui all'art. 38 Cost., e tale organico disegno di riforma dei servizi sociali non provoca incostituzionali alterazioni del riparto di competenza tra Stato e Regioni, ne` incorre in eccesso di delega, essendo il nuovo indirizzo gia` prefigurato - sia pur in forma ellittica - nella legge di delegazione n. 382 del 1975. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 382, in quanto includono nelle funzioni di "beneficenza pubblica", ed attribuiscono ai Comuni, le attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile). - cfr. S.n. 174/1981; v. anche S.nn. 89/1977 e (in senso diverso) 139/1972.
La ridefinizione della "beneficenza pubblica", operata dall'art. 22, d.P.R. n. 616 del 1977, congiunge in entita` unitaria - in coerenza con una nuova linea di politica sociale - le attivita` di beneficenza e assistenza pubblica, di cui all'art. 117 Cost., e l'assistenza sociale (escluse le prestazioni economiche previdenziali) di cui all'art. 38 Cost., e tale organico disegno di riforma dei servizi sociali non provoca incostituzionali alterazioni del riparto di competenza tra Stato e Regioni, ne` incorre in eccesso di delega, essendo il nuovo indirizzo gia` prefigurato - sia pur in forma ellittica - nella legge di delegazione n. 382 del 1975. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 23 e 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 382, in quanto includono nelle funzioni di "beneficenza pubblica", ed attribuiscono ai Comuni, le attivita` relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile). - cfr. S.n. 174/1981; v. anche S.nn. 89/1977 e (in senso diverso) 139/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte