Sentenza 287/1987 (ECLI:IT:COST:1987:287)
Massima numero 4457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 287/87 B. ASSISTENZA E BENEFICENZA - BENEFICENZA PUBBLICA - FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI - ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE MINORILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/87 B. ASSISTENZA E BENEFICENZA - BENEFICENZA PUBBLICA - FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI - ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE MINORILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977) non ricadono nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione criminale" di spettanza statale, ma hanno carattere di tutela del minore e rientrano nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di situazioni di "irregolarita`", che il legislatore statale opportunamente ha ritenuto di realizzare mediante il decentramento territoriale (ai Comuni) dei relativi servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, impugnato - in riferimento all'art. 118 Cost.- assumendo che i suddetti interventi non sarebbero attinenti a materie di interesse esclusivamente locale, e che, pertanto, le relative attivita` non potevano essere attribuite direttamente ai Comuni).
Gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita` giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977) non ricadono nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione criminale" di spettanza statale, ma hanno carattere di tutela del minore e rientrano nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di situazioni di "irregolarita`", che il legislatore statale opportunamente ha ritenuto di realizzare mediante il decentramento territoriale (ai Comuni) dei relativi servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 25, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, impugnato - in riferimento all'art. 118 Cost.- assumendo che i suddetti interventi non sarebbero attinenti a materie di interesse esclusivamente locale, e che, pertanto, le relative attivita` non potevano essere attribuite direttamente ai Comuni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte