Sentenza 288/1987 (ECLI:IT:COST:1987:288)
Massima numero 4459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 288/87. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONSIGLIO PROVINCIALE - PERSONALE - RICORSI AVVERSO ATTI RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO - "GIUDIZIO DEFINITIVO" - ATTRIBUZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 288/87. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONSIGLIO PROVINCIALE - PERSONALE - RICORSI AVVERSO ATTI RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO - "GIUDIZIO DEFINITIVO" - ATTRIBUZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, adottato ai sensi degli artt. 31 e 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973 n. 7, non ricade nell'area di sindacabilita` 'ex' art. 134, prima parte, Cost., sia alla stregua delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale concernente regolamenti consiliari, sia in quanto il sindacato costituzionale non potrebbe estendersi che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella produzione dell'ordinamento; laddove - per i regolamenti consiliari, anche se previsti da Statuti speciali - non costituiscono indici sicuri di tale essenzialita` ne` la competenza normativa, peraltro ad oggetto limitato, ne` la qualita` dell'organo, ne` il tipo di procedimento (pur rinforzato, rispetto a quello legislativo, dalla maggioranza qualificata prescritta a tutela delle minoranze). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 8 dello Statuto Speciale, ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 12, comma primo, Regolamento cit., la` dove e` riservato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale "il giudizio definitivo" sui ricorsi aventi ad oggetto atti relativi al rapporto d'impiego del personale consiliare). - v. S. nn. 14/1965, 18/1970, 66/1964, 154/1985.
Il Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, adottato ai sensi degli artt. 31 e 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973 n. 7, non ricade nell'area di sindacabilita` 'ex' art. 134, prima parte, Cost., sia alla stregua delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale concernente regolamenti consiliari, sia in quanto il sindacato costituzionale non potrebbe estendersi che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella produzione dell'ordinamento; laddove - per i regolamenti consiliari, anche se previsti da Statuti speciali - non costituiscono indici sicuri di tale essenzialita` ne` la competenza normativa, peraltro ad oggetto limitato, ne` la qualita` dell'organo, ne` il tipo di procedimento (pur rinforzato, rispetto a quello legislativo, dalla maggioranza qualificata prescritta a tutela delle minoranze). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 8 dello Statuto Speciale, ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 12, comma primo, Regolamento cit., la` dove e` riservato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale "il giudizio definitivo" sui ricorsi aventi ad oggetto atti relativi al rapporto d'impiego del personale consiliare). - v. S. nn. 14/1965, 18/1970, 66/1964, 154/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte