Sentenza 289/1987 (ECLI:IT:COST:1987:289)
Massima numero 4460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Massime associate alla pronuncia:  4461  4462


Titolo
SENT. 289/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - MOTIVI DEL RICORSO - CORRISPONDENZA SOSTANZIALE CON I MOTIVI DEL "RINVIO" AL CONSIGLIO REGIONALE.

Testo
Ai fini dell'ammissibilita` dell'impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato, il principio di corrispondenza sostanziale tra i motivi del rinvio ex art. 127, comma terzo, Cost. ed i motivi del successivo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, deve ritenersi soddisfatto ove i motivi d'incostituzionalita` dedotti nel ricorso siano presenti, seppure in forma estremamente sintetica, anche nell'atto di rinvio: cio` che si verifica pur se in quest'ultimo - diversamente che in ricorso - difetti l'esplicita menzione di alcuni degli articoli espressivi dei principi dei quali si prospetta la lesione. - v. S.n. 217/1987

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte